(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna
                      n. 54 del 21 giugno 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
  Modifica dell'art. 6 della legge regionale 17 maggio 1986, n. 16
            "Definizione di istanza minima tra impianti"
 
   1.  Dopo  il  comma  2 dell'art. 6 della legge regionale n. 16 del
1986 viene inserito il seguente comma:
   "2.- bis. La tolleranza nella misura  massima,  per  difetto,  del
dieci  per  cento si applica altresi' nella misurazione lineare delle
distanze previste per gli impianti di distribuzione di gpl e metano e
non in quelle di raggio".