(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 54 del 21 giugno 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 6 della legge regionale 17 maggio 1986, n. 16 "Definizione di istanza minima tra impianti" 1. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 16 del 1986 viene inserito il seguente comma: "2.- bis. La tolleranza nella misura massima, per difetto, del dieci per cento si applica altresi' nella misurazione lineare delle distanze previste per gli impianti di distribuzione di gpl e metano e non in quelle di raggio".